Asseverazioni per le risorse energetiche rinnovabili

Il piano di asseverazioni previsto per l’energia rinnovabile

In Puglia e Basilicata, in base a quanto stabilito dalla procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica, è necessario produrre l’asseverazione del piano economico-finanziario e la dichiarazione di preliminare coinvolgimento rilasciata da un istituto finanziario.

Questa la Legge vigente in materia in Puglia: la Legge Regionale del 21 ottobre 2008, n.31 (BURP n.167 del 24/10/2008) “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale prevede che per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico nel territorio della Regione Puglia è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia.

La fase n. 4 della procedura del rilascio dell’Autorizzazione prevede la verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi (fase n.5). A tal proposito, la predetta Legge Regionale, alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art.4, stabilisce che la convocazione della Conferenza dei servizi è subordinata alla produzione da parte del soggetto proponente di unpiano economico–finanziario dell’intervento, e dell’asseverazione del piano economico finanziario stesso, rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario finanziario, che ne attesterà la sua coerenza sulla base:

– del costo complessivo del Progetto;
– del tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
– dei costi/ricavi operativi, dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto;
– della struttura finanziaria e delle condizioni attualmente vigenti sui mercati finanziari.

Questa la Legge vigente in materia in Basilicata: per gli impianti di potenza superiore a 200 kW deve essere presentato alla Regione ed al Comune interessato, tra gli altri documenti: l’asseverazione del piano economico-finanziario e la dichiarazione di preliminare coinvolgimento rilasciate da un istituto di credito che ne attesti la congruità; l’asseverazione resa da un istituto bancario attesterà che il soggetto proponente l’impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate per la realizzazione dell’impianto stesso.

Con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al comma 9 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), l’asseverazione del piano economico-finanziario dell’intervento di installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile può essere rilasciata anche dalle società iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.Lo stesso articolo prevede che l’offerta debba contenere anche la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.asseverazionibancarie.it

D.L. 30 Maggio 2011 n. 70 su Asseverazioni e Dichiarazioni preliminari coinvolgimento.
Asseverazioni e Dichiarazioni preliminari coinvolgimento rilasciate anche da società autorizzate
Con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al comma 9 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), l’asseverazione del piano economico-finanziario e la dichiarazione di preliminare coinvolgimento possono essere rilasciate anche dalle società, autorizzate dall’autorità di vigilanza, iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Lo stesso articolo prevede che l’offerta debba contenere anche la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
Con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al comma 9 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), l’asseverazione del piano economico-finanziario e la dichiarazione di preliminare coinvolgimento possono essere rilasciate anche dalle società, autorizzate dall’autorità di vigilanza, iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Lo stesso articolo prevede che l’offerta debba contenere anche la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.

LETTERE DI PATRONAGE DEBOLI
La lettera di patronage è una garanzia personale atipica che costituisce uno strumento a supporto del credito finanziario.
Nello specifico si tratta di un documento che un soggetto, il patronnant, invia in forma di lettera ad una banca per rafforzare il convincimento di quest’ultima a concedere credito ad un terzo soggetto. In genere il patronnant si identifica in una holding ed il soggetto terzo beneficiante della lettera è una società controllata dalla prima, fra le quali si instaura, in forza della lettera di patronage, un rapporto di cosiddetto patrocinato.
La funzione della lettera di patronage non è quella di garantire l’adempimento di un’obbligazione di un soggetto terzo, ma bensì quella di rafforzare il convincimento del creditore di essere garantito, ciò che avviene attraverso la comunicazione di argomenti ed informazioni che manifestano l’interesse del patronnant al buon esito dell’operazione.

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