Le Cauzioni Definitive per la partecipazione a bandi di gara

L’impresa che si sarà aggiudicata un appalto di lavori pubblici deve prestare cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma

In base a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l’impresa che si sarà aggiudicata un appalto di lavori pubblici deve prestare cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto, tra cui quello di stipulare le polizze assicurative previste, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta.
La cauzione definitiva cesserà di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, in qualunque caso cesserà comunque di avere effetto decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 113 comma 5 ed art. 101 Dpr 554/1999). Lo svincolo della cauzione avviene in maniera progressiva, in base all’avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
A norma dell’art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% anche per le cauzioni definitive.
Per i soli appalti pubblici di lavori, l’art. 129 del Codice dei contratti prevede alcune garanzie assicurative aggiuntive, che tengano indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (Art. 129 comma 1 del Codice dei contratti ed art. 103 Dpr 554/1999).
Quanto alle garanzie richieste per gli appalti di servizi di progettazione, l’art. 111 del codice dei contratti prevede esclusivamente una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (si veda anche l’art. 105 Dpr 554/1999).

L’impresa che si sarà aggiudicata un appalto di lavori pubblici deve prestare cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto